IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Il tribunale di Locri solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 9, legge 30 luglio 1990, n. 217 per violazione degli artt. 3 e 24, commi 2 e 3 della Costituzione nell'ambito del procedimento per l'ammissione a gratuito patrocinio nn. 27/1997 r.g.trib.n.r., n. 340/1996 r.g.n.r., n. 479/1996. In proposito: O s s e r v a In data 23 maggio 1997 De Luca Raffaele, nato a Cosenza il 4 agosto 1974, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 340/1996 r.g.trib.n.r. - definito in primo grado con sentenza di questo tribunale del 17 marzo 1998 - all'epoca detenuto presso la Casa circondariale di Cosenza, formulava istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Su tale richiesta il tribunale deliberava con ordinanza del 2 giugno 1997, disponendo l'ammissione del De Luca al patrocinio a spese dello Stato. In data 16 ottobre 1998 perveniva presso la cancelleria di questo tribunale una istanza di liquidazione di compenso presentata dall'avv.to Nicola Rendace del Foro di Cosenza, nominato difensore di fiducia dal De Luca Raffaele. Questo giudice, ritenuta la propria competenza a provvedere in merito alla suddetta richiesta, solleva questione di legittimita' costituzionale nei termini di cui in epigrafe sottolineando, quanto alla rilevanza della stessa, che la norma sospettata di incostituzionalita' trova diretta applicazione nella fattispecie poiche', proprio in sua osservanza, dovrebbe disporsi il rigetto della richiesta di liquidazione di compenso, non essendo l'avv.to Nicola Rendace iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il giudice avanti al quale pendeva il procedimento come invece prescritto, appunto, dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217. Con riferimento poi alla non manifesta infondatezza della questione proposta, devesi in primo luogo osservare che la norma sospettata di incostituzionalita' introduce, a danno degli imputati non abbienti che siano percio' indotti ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, una limitazione che li costringe a scegliere il proprio difensore fra una ristretta cerchia di professionisti (ossia fra quelli iscritti agli albi professionali del distretto di Corte d'appello ove ha sede l'ufficio giudicante procedente) cosi' discriminandoli ingiustificatamente rispetto agli imputati abbienti i quali invece possono compiere la medesima scelta rivolgendosi liberamente a qualunque difensore. Ma aspetti discriminatori possono cogliersi anche nell'ambito della medesima categoria degli imputati non abbienti, allorquando il mero caso comporti che qualcuno di essi sia giudicato in un distretto di Corte d'appello ove abbia rapporti di fiducia con qualche difensore ivi esercitante, mentre altro non abbiente (com'e' accaduto nel caso specifico), sia giudicato in distretto in cui non abbia siffatti rapporti per cui egli deve necessariamente accettare il patrocinio di un difensore con cui non sussiste, di fatto, alcun rapporto fiduciario. Tanto integra, a parere del giudice rimettente, la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Quanto invece al secondo profilo di sospetta illegittimita', questo collegio osserva che la limitazione introdotta dall'art. 9, legge n. 217/1990, fondata cosi' com'e' su mera base territoriale, non appare preordinata alla tutela di interessi ed al perseguimento di finalita' di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una cosi' grave compressione del diritto di difesa sostanziale, pur posto a fondamento della ratio dell'intera normativa sopra indicata, sicche' si ravvisa la violazione dell'art. 24, secondo e terzo comma della Costituzione.